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La guerra del Barbacarlo vinta da Lino Maga

23 Gennaio 2026 Civiltà del bere
La guerra del Barbacarlo vinta da Lino Maga

Il giornalista Carlo Dominione riassume, in un articolo del 1984, la vicenda giudiziaria che ha coinvolto il vino simbolo del produttore di Broni. L’epilogo avverrà qualche anno più tardi, dopo l’ennesimo ricorso delle parti avverse. Ma il risultato sarà lo stesso: nessun altro potrà più usare quel nome come vino Doc dell’Oltrepò Pavese

Qui si vuol raccontare le vicende di una guerricciuola in atto sul pianeta enologico italiano e che ha visto soccombere uno dei dieci Doc dell’Oltrepò Pavese, il “Barbacarlo”. Infatti l’8 giugno 1983 il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, sezione III (presidente Danilo Felici, consigliere Vincenzo Buonopane, referendario Giuseppe Minicone) ha reso nota la sua sentenza relativa al ricorso del signor Lino Maga di Broni, n. 148 del 1976, la quale reca: 

“Il ricorso deve essere accolto e il decreto presidenziale 21 luglio 1975 deve essere di conseguenza annullato nella parte in cui, a modificazione del disciplinare di produzione dei vini a denominazione controllata “Oltrepò Pavese”, approvato con D.P.R. 6 agosto 1970, è stata autorizzata la tradizionale denominazione “Barbacarlo” per i vini compresi nella zona di produzione individuata nello stesso decreto. Pertanto il TAR del Lazio accoglie per quanto di ragione il ricorso presentato in nome proprio dal sig. Lino Maga e, per l’effetto, annulla in parte, come specificato in motivazione, l’impugnato D.P.R. 21 luglio 1975”.

La rivincita di Lino Maga

Che ci risulti è la prima volta che un privato, produttore vitivinicolo, riesce a far valere quelli che ritiene i suoi diritti da un DPR conculcati ad esclusivo vantaggio di altri, menomando il valore della sua produzione, ponendola allo stesso livello di quella ritenuta di qualità inferiore, ma che traeva sostegno dall’utilizzo dello stesso marchio, in questo caso dal nome “Barbacarlo”. Lino Maga, infatti, nel suo ricorso assumeva di essere proprietario della maggior parte del fondo, coltivato a vigneto (55 P.M.), sito in comune di Broni, frazione Valle Maga, denominato “Fondo Barbacarlo” e dal quale si traggono uve che danno un vino di particolare pregio, chiamato appunto “Barbacarlo”.

La domanda per la Docg

Fin dai tempi dell’approvazione della legge 930 del 1963, il Maga ed altri proprietari di vigneti con lui confinanti nella stessa valle, avevano presentato domanda per ottenere la Docg del vino “Barbacarlo”. Nel frattempo la Camera di commercio di Pavia aveva presentato domanda per estendere la denominazione “Barbacarlo” a vini prodotti in una zona geografica dell’Oltrepò Pavese più ampia di quella corrispondente alla tenuta omonima. A tale domanda il Maga aveva fatto formale opposizione.

I tre antichi Signori dell’enologia oltrepadana

Ciò nonostante, dopo che il 6 agosto 1970 veniva riconosciuta la Doc dei vini “Oltrepò Pavese” e approvato il relativo disciplinare che autorizzava talune sottodenominazioni, senza nulla prevedere per il “Barbacarlo”, il 3 gennaio 1973, il Comitato nazionale per le denominazioni d’origine dei vini proponeva l’inserimento nell’art. 10 del disciplinare approvato nel 1970 di una aggiunta tendente ad autorizzare le tradizionali denominazioni di “Barbacarlo”, “Buttafuoco”, e “Sangue di Giuda”, cioè i “tre antichi Signori dell’enologia oltrepadana”. Per quanto riguardava il Barbacarlo, la zona di produzione era individuata in una estensione geografica comprendente sia il fondo omonimo sia le “zone circumvicine”, in pratica piccole particelle vitate sparse nei comuni di Broni, Stradella, Canneto, Castana e Cigognola. Il tutto per una produzione media annua di un migliaio di quintali di vino “Barbacarlo”, una entità esigua se raffrontata ai 250 mila quintali dei vini a Doc dell’Oltrepò Pavese.

Il ricorso avverso al DPR 21 luglio 1975

Ancora una volta i proprietari del fondo Barbacarlo producevano formale opposizione, rivendicando la natura di nome geografico del vino “Barbacarlo”, indicando la sola zona di produzione di loro proprietà. Ma in data 13 novembre 1975, sulla G.U. era pubblicato il DPR 21 luglio 1975 che modificava l’art. 10 del disciplinare approvato con DPR 6 agosto 1970, introducendo un comma aggiuntivo nel testo proposto dal Comitato nazionale. Da qui il ricorso giurisdizionale proposto dal Lino Maga anche a nome degli altri proprietari della valle, sostenendo la illegittimità del DPR 1975 e dimostrandone i motivi, di cui i principali furono:

  1. Il nome “Barbacarlo” non poteva essere usato come denominazione tradizionale di vini prodotti in una zona più ampia di quella dell’omonimo fondo, trattandosi di indicazione toponomastica di una precisa località (in mappa, nella Val Maga esiste una “strada vicinale dei Barbacarli”) da adoperarsi, come previsto dallo stesso disciplinare del 1970, per contrassegnare unicamente vino effettivamente prodotto da uve provenienti da tale località.
  2. Eccessi di potere per contraddittorietà, per illegittimo uso di discrezionalità amministrativa, per sviamento e per difetto di motivazione. Cioè, nella individuazione delle zone di produzione dei vini a Doc, gli organi amministrativi dispongono esclusivamente di discrezionalità tecnica, dovendosi attenere alle risultanze obiettive degli accertamenti, senza possibilità di esprimere valutazioni di opportunità. E nel caso gli organi della Regione Lombardia non avendo funzioni deliberanti, ma solo consultive, pur avendo dato atto della differenza di caratteristiche, avevano ugualmente esteso la denominazione “Barbacarlo” a zone diverse da quella propria. Ciò in contrasto con gli scopi della legislazione protettiva della Doc dei vini, proponendosi esclusivamente di favorire gli interessi di operatori commerciali, dando prevalenza al numero dei produttori anziché alla qualità del vino, con criteri di opportunità politica e amministrativa.

La violazione del marchio “Barbacarlo”

Inoltre era stato violato il DPR 21 giugno 1942 n. 929 in quanto il provvedimento impugnato avrebbe violato le norme che disciplinano i marchi d’impresa, essendo il nome “Barbacarlo”, nome proprio di un fondo, come tale adoperato dai proprietari del fondo stesso per contrassegnare i vini da essi prodotti. Il ricorso che Lino Maga aveva proposto, anche a nome di altri proprietari confinanti, era rivolto contro il ministero dell’Agricoltura e Foreste (rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato) e nei confronti del ministero dell’Industria, Commercio e Artigianato e della Camera di commercio di Pavia non costituitisi in giudizio.

Lino Maga va avanti da solo

Dopo la presentazione delle documentazioni e delle memorie da ambo le parti, nella pubblica udienza del 6 dicembre 1982 il ricorso fu discusso ed è passato in decisione. Anzitutto il TAR del Lazio ha indicato inammissibile che Lino Maga rappresentasse in giudizio gli altri suoi confinanti in quanto ciascuno di essi essendo proprietario di una porzione autonoma doveva far valere personalmente in giudizio i suoi diritti. Pertanto l’esame del ricorso fu fatto esclusivamente nei riguardi di Lino Maga, ricorrente in nome proprio.

Barbacarlo non è un toponimo

Nel corso dell’esame del punto 1 dei motivi addotti per il ricorso, cioè se il nome “Barbacarlo” sia o no nome geografico o toponomastico di una precisa località, il TAR, dopo ampio esame, ha rilevato, come riporta la sentenza, che “anche a voler dare per pacifico (il che non è) che la proprietà del ricorrente fosse contrassegnata da tempo immemorabile con il nome di “Barbacarlo”, difetterebbero, in siffatta denominazione, i requisiti di nome geografico e di qualificazione geografica, alla stregua di quanto disposto da DPR 930 del 1963”. Cioè non ci si trova dinanzi ad una entità territoriale tradizionalmente e comunemente conosciuta, “sicché sia immeditata l’associazione del vino recante la denominazione geografica e la relativa zona di produzione. Per cui non verificandosi una siffatta condizione per il fondo del ricorrente, ciò è sufficiente a privare del requisito di geograficità il nome di cui si controverte”.

L’eccesso di potere amministrativo

 “Si aggiunga – ha precisato il TAR – che non risulta affatto provato che la denominazione “Barbacarlo” abbia preso nome dal fondo”. Ma se il TAR del Lazio non ha ravvisato nel nome “Barbacarlo” una origine geografica, ha invece ritenuti fondati i motivi addotti di eccesso di potere per contraddittorietà e per illegittimo uso di discrezionalità amministrativa. E il TAR ha fatto proprio quanto sostenuto dal ricorrente, cioè la illogicità e l’arbitrarietà del procedimento seguito dagli organi competenti nella adozione del provvedimento impugnato, giacché gli stessi, pur avendo ammesso la sussistenza di una notevole eterogeneità di caratteristiche nei vini delle zone circumvicine rispetto a quella considerata “classica”, della zona di origine, avrebbero, senza procedere ad obiettivi accertamenti, ma sostituendo la propria valutazione discrezionale a quella derivante dalle risultanze tecniche e senza sufficiente motivazione, proceduto contraddittoriamente in senso estensivo.

Istruttoria carente

Il TAR ha aggiunto, a questo punto, che “si tratta di doglianze maggiormente sviluppate, poi, in due memorie, nelle quali si pongono in risalto le contraddizioni del Comitato regionale e l’acritico recepimento delle conclusioni di questo ultimo da parte del Comitato nazionale e del ministero dell’Agricoltura. Pertanto si osserva come effettivamente il provvedimento appaia emesso a conclusione di una istruttoria densa di contraddizioni e carente in più momenti”.

Decade la sottodenominazione Barbacarlo

Dopo aver evidenziato appunto le numerose contraddizioni rilevate nei verbali e nelle relazioni delle commissioni esaminatrici, la carenza di indagini tecniche e il pressappochismo che condusse ad assumere le decisioni dibattute, il TAR ha puntualizzato che “il non aver operato secondo questi parametri concreta, dunque, conformemente a quanto dedotto dal ricorrente, il vizio di eccesso di potere nel provvedimento in esame”. Per cui la rilevata fondatezza dei due motivi di gravame esaminati “assorbe le ulteriori censure per sviamento e per difetto di motivazione. Quindi, per tutte le considerazioni esposte, si sentenzia l’annullamento del DPR 21 luglio 1975 per quanto riguarda il “Barbacarlo”. Quindi automaticamente è decaduta la sottodenominazione a DOC che lo riguarda e più nessuno può inserirla in etichetta. Lo stesso Lino Maga non potrebbe più usare tale nome se non fosse per il fatto che egli ha depositato il marchio “Azienda Agricola Barbacarlo”.

La battaglia legale continua

Ma la “guerra del Barbacarlo” non è finita, anche se interessa soltanto una trentina di produttori, oltre alla Cantina Sociale Intercomunale di Broni. Infatti il Maga, dando notizia della sentenza, ha diffidato una dozzina di tali produttori “a cessare immediatamente l’uso della denominazione Barbacarlo”. I produttori colpiti dalla diffida ed altri, in totale 27, si sono consorziati ed hanno proposto appello alla sentenza del TAR del Lazio, affidando la loro difesa al prof. Aldo Sandulli (scomparso, purtroppo, verso la metà di febbraio). Il ricorso ha lo scopo o di ottenere l’annullamento della sentenza del TAR o almeno di ottenerne la sospensione per lo smaltimento delle scorte e per poter rivedere l’intera pratica “Barbacarlo”. Notificato tale ricorso al Lino Maga, questi a sua volta ha presentato controricorso. Per cui la “guerra del Barbacarlo” continua.

Questioni lasciate in sospeso
L’intricata cronaca delle vicende di questo vino aristocratico richiede alcune puntualizzazioni.

  1. La sentenza del TAR fu notificata al ministero dell’Agricoltura l’8 giugno del 1983. Il dicastero aveva tempo 60 giorni per ricorrere. Perché non l’ha fatto, per cui la sentenza è diventata esecutiva?
  2. Perché la Camera di commercio di Pavia che, fra l’altro, è la depositaria degli albi dei vigneti, non si è costituita in giudizio a difesa dei propri produttori? Ora, di fronte all’onere che questi devono affrontare per un ricorso che non si sa se sarà accolto, anche se si assicura che avrebbero un anno di tempo per ricorrere, la Camera di commercio di Pavia si è accollata solo un terzo della spesa iniziale, che è abbastanza salata.
  3. I produttori sono stati resi edotti della sentenza direttamente da Lino Maga, attraverso le diffide ricevute. Nessun Ente, pur a conoscenza della causa in atto (è durata sette anni), ne ha dato comunicazione. Ad esempio, c’è da chiedersi se il Comitato nazionale delle denominazioni d’origine ne era al corrente (da noi interpellato, il sen. Paolo Desana, presidente del Comitato di tutela, ci ha comunicato di non essere mai venuto a conoscenza della faccenda in via ufficiale, ndr).
  4. Per quanto attiene al Consorzio volontario vini a Doc Oltrepò Pavese, questi ha ritenuto opportuno mettere a disposizione dei ricorrenti le sue strutture tecniche per l’espletamento delle pratiche necessarie al ricorso. Più di questo il Consorzio non poteva intervenire con un appoggio finanziario, non solo perché il suo bilancio non lo consente, ma soprattutto in quanto la produzione di “Barbacarlo” è appena lo 0,4% del totale dei vini a Doc oltrepadani.

Solo Lino Maga può chiamarlo Barbacarlo

Quale sarà lo sviluppo della contesa non è dato sapere. Unico punto certo è che la Doc Oltrepò Pavese “Barbacarlo” non esiste più. Solo un produttore, appunto il cav. Lino Maga di Broni, può in etichetta mettere “Rosso dell’Oltrepò Pavese” Doc, imbottigliato all’origine dall’Azienda Agricola Barbacarlo. E chi lo conosce sa che questo è un grande vino; lo è sempre stato, prima ancora che inventassero le Doc.

Carlo Dominione

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