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Vini dealcolati, siamo al cancelletto di partenza in Italia?

22 Gennaio 2026 Alessandro Franceschini
Vini dealcolati, siamo al cancelletto di partenza in Italia?
STOCKHOLM, SWEDEN - FEB 23, 2016: Maria Pietilae-Holmner (SWE) start skiing at the FIS Alpine Ski World Cup - city event February 23, 2016, Stockholm, Sweden

Il decreto ministeriale di fine anno, l’ultimo emanato in materia, chiarisce chi può produrli e in quali quantitativi (entro o al di sopra dei 1.000 ettolitri l’anno). Dove può farlo e a chi spettano, infine, i controlli

A fine dicembre del 2024, un attesissimo decreto ministeriale sui vini dealcolati, arrivato a tre anni di distanza da quello europeo che ne sanciva definitivamente l’esistenza, era stato salutato con speranza ma anche un po’ di scetticismo da molti produttori italiani interessanti a questo settore. Ora, il nuovo decreto emanato lo scorso 29 dicembre, l’ultimo in ordine di tempo, sembra aver definitivamente dato il via libera alla produzione dei vini dealcolati anche nel nostro Paese, fornendo le necessarie disposizioni che mancavano.

L’iter del dossier sui vini dealcolati sino ad oggi

Dopo un contraddittorio tra sostenitori e detrattori, in Italia il decreto ministeriale dal titolo “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (Ue) n. 1308/2013” è stato varato il 20 dicembre 2024. Esso ha recepito le disposizioni presenti nel Regolamento UE/2117/2021, che aveva autorizzato la produzione dei vini dealcolati e parzialmente dealcolati, modificando alcune norme contenute nel Regolamento UE/1308/2013 sulla Ocm Unica. In quel testo, che vieta la possibilità di produrre vini dealcolati o parzialmente dealcolati sotto il cappello delle Dop e Igp, si conferma l’uso delle tecniche di separazione fisica previste dal Regolamento UE/1308/2013: evaporazione sottovuoto, distillazione a coni rotanti e osmosi inversa(tecnica a membrana).

Cosa mancava, quindi, ancora?

Le disposizioni attuative per poter realmente iniziare a produrli anche in Italia (senza continuare a dover andare all’estero per farlo), con il chiarimento degli aspetti fiscali (accise) e amministrativi. Questo ulteriore pacchetto di disposizioni era stato inserito nel Decreto-legge del 17 giugno 2025, n. 84 dal titolo “Disposizioni urgenti in materia fiscale”, ma era fermo in attesa di approvazione da parte del Governo, arrivata il 29 dicembre scorso e pubblicata in gazzetta ufficiale il 5 gennaio 2026.

Ecco quali sono gli aspetti fondamentali.

Chi può produrre vino dealcolato (e parzialmente dealcolato)

Il decreto divide coloro che possono produrre vini dealcolati tra soggetti EID e DID.

  • I soggetti EID (Esercenti Impianti di Dealcolazione) possono dealcolare vino entro i 1.000 ettolitri l’anno senza dover chiedere una nuova licenza, ma adeguandosi a determinati aggiornamenti e obblighi specifici.
  • I soggetti DID (Deposito Impianti Dealcolazione) sono grandi impianti che superano la soglia dei 1.000 ettolitri di produzione annua e quindi devono ottenere una specifica licenza di distilleria.
  • Per quanto riguarda le licenze, i soggetti EID devono solo aggiornare quella già in loro possesso, i DID, invece, che hanno regole più stringenti, devono richiedere “il rilascio della licenza di esercizio”.

Dove produrre il vino dealcolato

  • La produzione deve avvenire in aree distinte e delimitate, separate dalle altre attività (prodotti alcolici intermedi o vino), attraverso specifiche apparecchiature che siano in grado di ottenere insieme sia vino dealcolato che alcole.
  • È obbligatorio l’installazione di un recipiente collettore sigillato, minimo da 20 hl per tutto l’alcole, dotato di misuratore sull’uscita di quest’ultimo e volumetrico del vino dealcolato.
  • Prima di iniziare a produrlo, naturalmente, bisogna comunicare l’istanza via PEC al ministero (Masaf) con la dettagliata descrizione di processi, impianti, misuratori, capacità serbatoi e stime annue, allegando planimetria, schema di funzionamento e dichiarazioni sostitutive. È prevista una verifica tecnica dell’impianto, cauzione calcolata sull’alcole detenibile e aggiornamento della licenza in max 90 giorni.

Obblighi gestionali, controlli, disposizioni fiscali e accise

  • I soggetti EID devono tenere un registro di carico/scarico per l’alcole e una sezione specifica per il vino dealcolato.
  • In caso di raggiungimento del limite quantitativo dei 1.000 ettolitri di vino dealcolato, i soggetti EID devono comunicarlo alle dogane e all’Ispettorato ICQRF via PEC, sospendendo i processi per il resto dell’anno.
  • Sono previste alcune semplificazioni per i soggetti DID, ma resta l’obbligo del registro dematerializzato e l’accertamento dell’alcole è sempre svolto in contraddittorio dall’ufficio competente.
  • La produzione di alcole da dealcolazione avviene sempre in regime di deposito fiscale; per gli EID si applica l’art. 33, comma 4 TUA (Testo unico delle accise).
  • L’accertamento dell’alcole avviene a recipiente pieno, in contraddittorio, misurando il volume e il titolo tramite misuratore sull’uscita e, se necessario, analisi chimiche.
  • La garanzia del pagamento dell’accisa sull’alcole, la prestazione e lo svincolo delle cauzioni seguono il TUA (art. 28, comma 5 e art. 64), e per i DID valgono comunque le regole generali del Reg. 153/2001.

Il decreto prevede lo scambio di informazioni e di coordinamento tra Agenzia delle dogane e dei monopoli, ICQRF e Guardia di finanza, affinché si evitino duplicazioni di controlli, sfruttando l’interoperabilità dei sistemi informativi.

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