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L’avvocato nel bicchiere. Attenzione all’etichetta!

L’avvocato nel bicchiere. Attenzione all’etichetta!

Negli ultimi anni l’attenzione nei confronti dell’etichettatura del prodotto si è rafforzata, sotto la spinta della normativa comunitaria, ampliando la portata informativa degli elementi lì contenuti. Da mero strumento di presentazione l’etichetta è diventata un elemento d’informazione, sicurezza del consumatore finale, del mercato e degli interessi dei produttori e di trasparenza e chiarezza.
Accanto a queste finalità eterodeterminate (perchè “imposte” dalle regole comunitarie e nazionali di settore) deve trovare spazio l’obiettivo commerciale di presentazione del prodotto. Sotto questo profilo, infatti, non va taciuta la stretta interconnessione con l’esigenza di salvaguardia del marchio, la raffigurazione grafica di simboli e immagini che possono essere riportate in etichetta e che esaltano la presenza di un determinato articolo. Sebbene gli aspetti tutelati rivestano un ruolo primario nella loro precisione e chiarezza, non altrettanto può dirsi della normativa (generale e di dettaglio) che il produttore e l’operatore si trovano a fronteggiare.

DATI OBBLIGATORI – Proviamo ad evidenziare, quali sono quindi gli elementi di maggior problematicità. Le indicazioni obbligatorie sono: la denominazione di vendita; l’indicazione dell’azienda imbottigliatrice (la normativa relativa all’indicazione dell’imbottigliatore per conto proprio o per conto terzi, è molto complessa a livello sia comunitario sia nazionale e richiede una particolare attenzione soprattutto per quanto riguarda le tipologie di vino imbottigliate, che comprendono i vini in generale e le quattro categorie di vini spumanti). Occorre aver riguardo alla possibilità di indicare il codice alternativo attribuito dallo stato membro, nonché fare attenzione alla dimensione dei caratteri utilizzati; serve anche indicare la scritta “prodotto in Italia”. Occorre prestare la massima attenzione nell’eventualità che siano utilizzati vini provenienti da altri Paesi UE: a prescindere infatti da un limite percentuale, deve figurare in etichetta con la relativa indicazione (es. vino della comunità europea). È inoltre necessario specificare anche il volume nominale; la percentuale di alcol sul volume (% vol.), il lotto (segnalato in maniera chiara ed indelebile) e la scritta “solfiti” ( o contiene solfiti).

FACOLTATIVO MA UTILE? – Le indicazioni facoltative (che obbligatorie per singole categorie di vino) possono essere usate, ma non devono in alcun modo creare confusione nel consumatore sulle qualità e sulla provenienza della bottiglia. Scrivere di più consente al produttore di comunicare qualcosa di ulteriore. Il rovescio della medaglia sta nel fatto che aumentano il rischio e la conseguente responsabilità di commettere inesattezze. Le informazioni non obbligatorie sono: menzioni tradizionali e geografiche aggiuntive (torri, castelli e abbazie); le peculiarità dell’etichettatura degli spumanti; l’annata; loghi internazionali e marchi collettivi o aziendali; codice ICQRF; certificazione biologica e biodinamica; indicazioni facoltative di trattamenti e scelte produttive. Connesse con il tema dell’etichettatura sono la rispondenza tra le indicazioni ivi contemplate e le norme sulla produzione contenute nei rispettivi disciplinari. La necessità che le notizie riportate siano veritiere e conformi alla normativa impone l’analisi dei disciplinari di produzione. Ciò evidenzia la potenziale rilevanza penale di dichiarazioni mendaci o fraudolente.

PER VENDERE NEGLI USA – L’argomento che stiamo trattando diventa ancora più complesso quando si affronta l’export. Giova precisare che le finalità e le esigenze di tutela e informazione perseguite dal legislatore straniero sono assimilabili in tutto e per tutto alle medesime poste da quello comunitario e nazionale. Ci limiteremo, ad analizzare i requisiti principali richiesti da due importanti Paesi. Negli Usa servono due etichette: la principale (informativa) e la secondaria. In questo Paese sono richieste obbligatoriamente alcune indicazioni che devono figurare al fine di evidenziare il contenuto e le caratteristiche del prodotto a salvaguardia degli interessi dei consumatori e della correttezza del mercato. Queste devono essere contenute nell’etichetta principale la cui approvazione è richiesta alle autorità, di solito, direttamente dagli importatori. L’etichetta “grafica” verrà individuata e approvata come secondaria. Di fatto, quindi, la retroetichetta sarà qualificata come etichetta principale contenente tutte le indicazioni obbligatorie (stampate di regola in bianco e nero anche per esigenze di risparmio economico). La legge richiede espressamente scritte specifiche su quella che viene qualificata come “etichetta principale”. Troveremo, pertanto, l’etichetta frontale (italiana) o “secondaria” che tendenzialmente può restare inalterata (salvo ogni verifica del caso). La retroetichetta chiamata anche “principale” deve contenere le seguenti indicazioni: brand name, ossia il marchio con il quale i vini vengono posti in commercio; tipo di vino (dry red wine, dry white wine, sparkling wine, frizzante wine, white wine, red wine); contenuto alcolico (secondo le specifiche richieste e con un carattere di dimensione più alta di tre millimetri e non più bassa di un millimetro); contenuto netto (misure di volume indicate anche in “FL. OZ.” – fluide ounce). Per le dimensioni si segue l’indicazione del contenuto alcolico; avvertenza governativa indicata con un carattere di corpo non inferiore ai due millimetri: “Government warning: according to the Surgeon General, women should not drink alcoholic beverages during pregnancy because of the risk of birth defects. Consumption of alcoholic beverages impairs your ability to drive a car or operate machinery, and may cause health problems”; contains sulfites; imported by; denominazione di origine (ove applicabile) in italiano; annata (ove applicabile).

LE REGOLE DEL SOL LEVANTE – In Cina, accanto all’etichetta originale del Paese di esportazione, al fine di immettere in commercio il prodotto, ne è prevista una aggiuntiva in caratteri cinesi. Questa, solitamente, è predisposta dall’importatore. La normativa impone il rispetto di tassativi parametri dimensionali sia per quanto attiene alla grandezza (il formato non può avere un’altezza inferiore ai 10 centimetri e una larghezza inferiore ai sette), sia per la dimensione dei caratteri (non inferiore ai due millimetri), sia, infine, sulla richiesta della stampa del codice a barre. Le indicazioni che devono essere presenti includono: nome del vino in cinese e inglese (o in italiano); tipologia; materia prima; regione e paese d’origine; data di scadenza; data di imbottigliamento; anno dell’uva; gradazione alcolica; condizioni di conservazione; produttore; peso netto; distributore; indirizzo del distributore. A ogni buon conto le autorità doganali cinesi rendono disponibile un modello che può essere utilizzato per la predisposizione dell’etichetta.

A cura di Michele Morriello

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© Riproduzione riservata - 27/11/2013

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